ARTICOLO 87
Com'è:
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Com'è:
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Come cambia:
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni della nuova Camera
dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione
della Camera dei deputati.
Ratifica i trattati relativi all’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea,
previa l’autorizzazione di entrambe le
Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera
dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
ARTICOLO 88
Com'è:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti
i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Come cambia:
Il Presidente della Repubblica può, sentito
il suo Presidente, sciogliere la Camera
dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
A cura di Marco Ricciardi